LUOGHI DI LAVORO.
Art. 30. -
D e f i n i z i o n i.
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui al presente titolo si intendono per luoghi di
lavoro:
a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro,
ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda
ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall'area
edificata dell'azienda.
3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti,
le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono
specificate nell'allegato II.
4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali
lavoratori portatori di handicap.
5. L'obbligo di cui al comma 4
vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce,
i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da
lavoratori portatori di handicap.
6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica
ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la
mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
Art. 31. -
Requisiti di sicurezza e di salute.
1. Ferme
restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, e fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di
lavoro costruiti o utilizzati anteriormente
all'entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle
prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1
gennaio 1997.
2. Se gli adeguamenti di cui
al comma 1 richiedono un provvedimento concessorio o autorizzatorio il datore
di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio
dell'atto ed ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del
provvedimento stesso.
3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengono adeguati, il datore di lavoro, previa consultazione
del rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono
un livello di sicurezza equivalente.
4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui al comma 1, il datore di
lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta le
misure alternative di cui al comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente
comma, sono autorizzate dall'organo di vigilanza competente per territorio.
Art. 32. -
Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) le vie di circolazione interne o all'aperto che
conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite
di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni
evenienza;
b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano
eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare
condizioni igieniche adeguate;
d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza,
destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano
sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
Art. 33. -
Adeguamenti di norme.
1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal
seguente:
[...].
2. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal
seguente:
[...].
3. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal
seguente:
[...].
4. L'intestazione del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è
sostituita dalla seguente:
[...].
5. L'articolo 6, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, dopo le parole
"da destinarsi al lavoro nelle aziende" è soppressa la parola
"industriali".
6. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal
seguente:
[...].
7. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal
seguente:
[...].
8. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal
seguente:
[...].
9. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal
seguente:
[...]..
10. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal
seguente:
[...].
11. L'art. 40 del decreto de Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
[...].
12. Gli articoli 37 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono sostituiti dai
seguenti:
[...].
13. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
14. Le disposizioni di cui al
presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.