TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.
Art. 95. -
Norma transitoria.
1. In sede di prima applicazione del presente decreto
e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende
svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è
esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'art.
10, ferma restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art.
10, comma 2, lettere a), b) e c).
Art. 96. -
Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4.
1. È fatto obbligo di adottare le misure di cui
all'art. 4 nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 96 bis. - Attuazione degli obblighi
1. Il datore di lavoro che intraprende un'attività
lavorativa di cui all'articolo 1 è tenuto a elaborare il documento di cui
all'articolo 4 comma 2 del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo
inizio dell'attività.
Art. 97. -
Obblighi d'informazione.
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
trasmette alla commissione:
a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate
nel settore della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione
pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III e IV;
c) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione
pratica delle disposizioni dei titoli V e VI.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse
anche alle commissioni parlamentari.
Art. 98. -
Norma finale.
1. Restano in vigore, in quanto non specificatamente
modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO I -
Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro
dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10).
1. Aziende
artigiane e industriali (1) fino a 30
addetti
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti (2)
3. Aziende
della pesca fino a 20 addetti
4. Altre
aziende fino a 200 addetti
__________
(1) Escluse le attività industriali
di cui all'articolo 1 del dpr 17 maggio 1988 n. 175 e successive modifiche,
soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6
del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori
nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la
fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, gli
ospedali e le cliniche.
(2) Addetti assunti a tempo
indeterminato.
ALLEGATO II - Prescrizioni di sicurezza e di salute
per i luoghi di lavoro.
1. Rilevazione
e lotta antincendio.
A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici,
delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle
sostanze presenti, nonché del numero massimo di persone che possono essere
presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per
combattere l'incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di
allarme.
I dispositivi non automatici di lotta antincendio
devono essere facilmente accessibili e utilizzabili.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme
alla normativa vigente.
Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi
appropriati ed essere durevole.
2. Locali
adibiti al pronto soccorso.
Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività
in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere
uno o più locali adibiti al pronto soccorso.
I locali adibiti al pronto soccorso devono essere
dotati di apparecchi e di materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere
facilmente accessibili con barelle.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica
conforme alla normativa vigente.
Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere
disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso deve essere oggetto di una segnaletica conforme
alla normativa vigente.
Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere
disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso deve essere oggetto di una segnaletica
appropriata e deve essere facilmente accessibile.
ALLEGATO III - Schema indicativo per l'inventario dei
rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale.
(omissis)
ALLEGATO IV - Elenco indicativo e non esauriente
delle attrezzature di protezione individuale.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA TESTA
- Caschi di
protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici,
industrie varie)
- Copricapo
leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza
visiera)
- Copricapo
di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc., in tessuto, in
tessuto rivestito, ecc.)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'UDITO
- Palline e
tappi per le orecchie
- Caschi
(comprendenti l'apparato auricolare)
-
Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria
- Cuffie
con attacco per ricezione a bassa frequenza
-
Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di
intercomunicazione
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO
- Occhiali
a stanghette
- Occhiali
a maschera
- Occhiali
di protezione contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette,
infrarosse, visibili
- Schermi
facciali
- Maschere
e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a
caschi protettivi)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
-
Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive
-
Apparecchi isolanti a presa d'aria
-
Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile
-
Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori
- Scafandri
per sommozzatori
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA
- Guanti
contro le
aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)
contro le
aggressioni chimiche
per
elettricisti e antitermici
- Guanti a
sacco
- Ditali
- Manicotti
- Fasce di
protezione dei polsi
- Guanti a
mezze dita
- Manopole
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE
- Scarpe
basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza
- Scarpe a
slacciamento o sganciamento rapido
- Scarpe con protezione supplementare della punta del
piede;
- scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro
il calore;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro
il freddo;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro
le vibrazioni;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione
antistatici;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione
isolanti;
- stivali di protezione contro le catene delle trance
meccaniche;
- zoccoli;
- ginocchiere;
- dispositivi di protezione amovibili del collo del
piede;
- ghette;
- suole amovibili (anticalore, antiperforazione o
antitraspirazione);
- ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno
sdrucciolevole.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA PELLE
- Creme protettive/pomate.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL TRONCO E DELL'ADDOME
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro
le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso ecc.);
- giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro
le aggressioni chimiche;
- giubbotti termici;
- giubbotti di salvataggio;
- grembiuli di protezione contro i raggi X;
- cintura di sicurezza del tronco.
DISPOSITIVI DELL'INTERO CORPO
- Attrezzature di protezione contro le cadute;
- attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature
complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
- attrezzature con freno ad assorbimento di energia
cinetica (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al
funzionamento);
- dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di
sicurezza).
INDUMENTI DI PROTEZIONE
- Indumenti di lavoro cosiddetti di sicurezza (due
pezzi e tute);
- indumenti di protezione contro le aggressioni
meccaniche (perforazioni, tagli ecc.);
- indumenti di protezione contro le aggressioni
chimiche;
- indumenti di protezione contro gli spruzzi di
metallo fuso e di raggi infrarossi;
- indumenti di protezione contro il calore;
- indumenti di protezione contro il freddo;
- indumenti di protezione contro la contaminazione
radioattiva;
- indumenti antipolvere;
- indumenti antigas;
- indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.)
fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti;
- coperture di protezione.
ALLEGATO V - Elenco indicativo e non esauriente delle
attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere
a disposizione attrezzature di protezione individuale.
1. PROTEZIONE
DEL CAPO (PROTEZIONE DEL CRANIO)
Elmetti di protezione
- Lavori
edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di
posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di
installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione
- Lavori su
ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza,
piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e
laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche
- Lavori in
fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera
- Lavori in
terra e in roccia
- Lavori in
miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi
di sterile
- Uso di
estrattori di bulloni
-
Brillatura mine
- Lavori in
ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri
trasportatori
- Lavori
nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in
laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a
stampo, nonché in fonderie
- Lavori in
forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte
-
Costruzioni navali
-
Smistamento ferroviario
- Macelli
2. PROTEZIONE
DEL PIEDE
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile
- Lavori di
rustico, di genio civile e lavori stradali
- Lavori su
impalcature
-
Demolizione di rustici
- Lavori in
calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di
armature
- Lavori in
cantieri edili e in aree di deposito
- Lavori su
tetti
Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile
- Lavori su
ponti d'acciaio, opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni,
torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni,
acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie e
impianti elettrici
-
Costruzione di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di
aerazione, nonché montaggio di costruzioni metalliche
- Lavori di
trasformazione e di manutenzione
- Lavori in
altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti
metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di
pressatura a caldo e di trafilatura
- Lavori in
cave di pietra, miniere a cielo aperto e rimozione in discarica
-
Lavorazione e finitura di pietre
-
Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura
-
Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica
- Lavori di
rivestimenti in prossimità del forno nell'industria della ceramica
- Lavori
nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei materiali da
costruzione
-
Movimentazione e stoccaggio
-
Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici
di conserve
-
Costruzioni navali
-
Smistamento ferroviario
Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e
con intersuola imperforabile
- Lavori su
tetti
Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante
- Attività
su e con masse molto fredde o ardenti
Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido
- In caso
di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse
3. PROTEZIONE
DEGLI OCCHI O DEL VOLTO
Occhiali di protezione, visiere o maschere di
protezione
- Lavori di
saldatura, molatura e tranciatura
- Lavori di
mortasatura e di scalpellatura
-
Lavorazione e finitura di pietre
- Uso di
estrattori di bulloni
- Impiego
di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiali che producono
trucioli corti
-
Fucinatura a stampo
- Rimozione
e frantumazione di schegge
-
Operazioni di sabbiatura
-
Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti
corrosivi
- Impiego
di pompe a getto liquido
-
Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle
stesse
- Lavori
che comportano esposizione al calore radiante
- Impiego
di laser
4. PROTEZIONE
DELLE VIE RESPIRATORIE
Autorespiratori
- Lavori in
contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali riscaldati a gas,
qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno
- Lavoro
nella zona di caricamento dell'altoforno
- Lavori in
prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno
- Lavori in
prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne
sprigionino fumo di metalli pesanti
- Lavori di
rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di
polveri
-
Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione
- Lavori in
pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria
- Attività
in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del
refrigerante
5. PROTEZIONE
DELL'UDITO
Otoprotettori
- Lavori
nelle vicinanze di presse per metalli
- Lavori
che implicano l'uso di utensili pneumatici
- Attività
del personale a terra negli aeroporti
- Battitura
di pali e costipazione del terreno
- Lavori
nel legname e nei tessili
6. PROTEZIONE
DEL TRONCO, DELLE BRACCIA E DELLE MANI
Indumenti protettivi
-
Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti
corrosivi
- Lavori
che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque
un'esposizione al calore
- Lavorazione di vetri piani
- Lavori di
sabbiatura
- Lavori in
impianti frigoriferi
Indumenti protettivi difficilmente infiammabili
- Lavori di
saldatura in ambienti ristretti
Grembiuli imperforabili
-
Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli
- Lavori
che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in
direzione del corpo
Grembiuli di cuoio
- Saldatura
-
Fucinatura
- Fonditura
Bracciali
-
Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli
Guanti
- Saldatura
-
Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui
sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine
-
Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini
Guanti a maglia metallica
-
Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli
- Attività
protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione
-
Sostituzione di coltelli nelle taglierine
7. INDUMENTI
DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE
- Lavori
edili all'aperto con clima piovoso e freddo
8. INDUMENTI
FOSFORESCENTI
- Lavori in
cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori
9.
ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTICADUTA (IMBRACATURE DI SICUREZZA)
- Lavori su
impalcature
- Montaggio
di elementi prefabbricati
- Lavori su
piloni
10. ATTACCO DI
SICUREZZA CON CORDA
- Posti di
lavoro in cabine sopraelevate di gru
- Posti di
lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori
- Posti di
lavoro sopraelevati su torri di trivellazione
- Lavori in
pozzi e in fogne
11. PROTEZIONE
DELL'EPIDERMIDE
-
Manipolazione di emulsioni
- Concia di
pellami
ALLEGATO VI - Elementi di riferimento.
1.
Caratteristiche del carico.
La movimentazione
manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei
casi seguenti:
- il carico
è troppo pesante (kg 30);
- è
ingombrante o difficile da afferrare;
- è in
equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è
collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una
certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a
motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il
lavoratore, in particolare in caso di urto.
2. Sforzo
fisico richiesto .
Lo sforzo
fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
- è
eccessivo;
- può essere
effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può
comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto
con il corpo in posizione instabile.
3.
Caratteristiche dell'ambiente di lavoro .
Le
caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di
rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
- lo spazio
libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento
dell'attività richiesta;
- il
pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per
le scarpe calzate dal lavoratore;
- il posto o
l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di
carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
- il
pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la
manipolazione del carico a livelli diversi;
- il
pavimento o il punto d'appoggio sono instabili;
- la
temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.
4. Esigenze
connesse all'attività .
L'attività
può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare se comporta una o più delle
seguenti esigenze:
- sforzi
fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o
troppo prolungati;
- periodo di
riposo fisiologico o di recupero insufficiente;
- distanze
troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- un ritmo
imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.
FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO
Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti
casi:
- inidoneità
fisica a svolgere il compito in questione;
- indumenti,
calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
-
insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.
ALLEGATO VII - Prescrizioni minime
Osservazione preliminare .
Gli obblighi previsti dal presente allegato si
applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VI e qualora gli
elementi esistano sul posto di lavoro e
non contrastino con le esigenze o caratteristiche intrinseche della mansione.
1. ATTREZZATURE
a)
Osservazione generale
L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve
essere fonte di rischio per i lavoratori.
b) Schermo
I caratteri sullo schermo devono avere una buona
definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno
spazio adeguato tra i caratteri e le linee.
L'immagine sullo schermo deve essere stabile, esente
da sfarfallamento o da altre forme d'instabilità.
La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo
sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte
dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni
ambientali.
Lo schermo dev'essere orientabile ed inclinabile
liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore.
È possibile utilizzare un sostegno separato per lo
schermo o un piano regolabile.
Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che
possano causare molestia all'utilizzatore.
c) Tastiera
La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo
schermo per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e
tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani.
Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere
sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia
dell'utilizzatore
La tastiera deve avere una superficie opaca onde
evitare i riflessi.
La disposizione della tastiera e le caratteristiche
dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera stessa.
I simboli dei tasti devono presentare sufficiente
contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.
d) Piano di
lavoro
Il piano di lavoro deve avere una superficie poco
riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione
flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale
accessorio.
Il supporto per i documenti deve essere stabile e
regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i
movimenti fastidiosi della testa e degli occhi.
È necessario uno spazio sufficiente che permetta ai
lavoratori una posizione comoda.
e) Sedile di
lavoro
Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere
all'utilizzatore una certa libertà di movimento ed una posizione comoda.
I sedili debbono avere altezza regolabile.
Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e
in inclinazione.
Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro
che lo desiderino.
2. AMBIENTE
a) Spazio
Il
posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia
spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti
operativi.
b) Illuminazione
L'illuminazione
generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire
un'illuminazione sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e
l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze
visive dell'utilizzatore.
Fastidiosi
abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere
evitati strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione
dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche
tecniche.
c) Riflessi e abbagliamenti
I
posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le
finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonchè le
attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo.
Le
finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura
regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.
d) Rumore
Il
rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve
essere preso in considerazione al momento della sistemazione del posto di
lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la
comunicazione verbale.
e) Calore
Le
attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un
eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.
f) Radiazioni
Tutte
le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro
elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista
della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
g) Umidità
Si
deve fare in modo di ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente.
3. INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO
All'atto
dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorchè questo
viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano
l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei
seguenti fattori:
a) il software deve essere adeguato alla mansione da
svolgere;
b) il software deve essere di facile uso e, se del
caso, adattabile a livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore;
nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo pu˜ essere utilizzato
all'insaputa dei lavoratori;
c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle
indicazioni sul loro svolgimento;
d) i sistemi devono fornire l'informazione di un
formato e a un ritmo adeguato agli operatori;
e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in
particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.
ALLEGATO VIII - Elenco di sistemi, preparati e
procedimenti.
1.
Produzione d'auramina col metodo Michler.
2. Lavori
che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine,
nel catrame, nella pece,
nel fumo
o nelle polveri di carbone.
3. Lavori
che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del
nichel a temperature elevate.
4. Processo
agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
ALLEGATO IX - Elenco esemplificativo di attività
lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici.
1. Attività
in industrie alimentari.
2. Attività
nell'agricoltura.
3. Attività
nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale.
4. Attività
nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.
5. Attività
nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di
diagnosi microbiologica.
6. Attività
impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali
potenzialmente infetti.
7. Attività
negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.
ALLEGATO X - Segnale di rischio biologico.
(omissis)