ALLEGATO XI - Elenco degli agenti biologici
classificati.
1. Sono
inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono
provocare malattie infettive in soggetti umani.
I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente
presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna.
Non sono stati presi in considerazione gli agenti
patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetto sull'uomo.
In sede di compilazione di questo primo elenco di
agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei microrganismi
geneticamente modificati.
2. La
classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto esercitato dagli
stessi su lavoratori sani. Essa non tiene conto dei particolari effetti sui
lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata da altre cause quali
malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di
gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza
sanitaria di cui all'art. 95.
3. Gli agenti
biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2, 3 e 4 dell'elenco non sono
implicitamente inseriti nel gruppo 1.
Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la
patogenicità per l'uomo, l'elenco comprende le specie più frequentemente
implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più generale
indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti
sulla salute dell'uomo.
Quando un intero genere è menzionato nell'elenco
degli agenti biologici, è implicito che i ceppi e le specie definiti non
patogeni sono esclusi dalla classificazione.
4. Quando un
ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il contenimento
richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non è necessariamente
applicato a meno che la valutazione del rischio da esso rappresentato sul luogo
di lavoro non lo richieda.
5. Tutti i
virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano nel
presente allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo
2, a meno che sia provato che non possono provocare malattie nell'uomo.
6. Taluni
agenti classificati nel gruppo 3 ed indicati con asterisco (*) o con doppio asterisco (**)
nell'elenco allegato possono comportare un rischio di infezione limitato
perché normalmente non sono veicolati dall'aria. Nel caso di particolari
attività comportanti l'utilizzazione dei suddetti agenti, in relazione al tipo
di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati può risultare
sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell'allegato XII ed
ai punti 2, 3, 5 dell'allegato XIII, assicurare i livelli di contenimento ivi
previsti per gli agenti del gruppo 2.
7. Le misure
di contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti si applicano
unicamente agli stadi del ciclo del parassita che possono essere infettivi per
l'uomo.
8. L'elenco
contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che possono provocare
reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali è disponibile un vaccino
efficace e quelli per i quali è opportuno conservare per almeno dieci anni
l'elenco dei lavoratori che hanno operato in attività con rischio di
esposizione a tali agenti.
Tali indicazioni sono:
A:
possibili effetti allergici;
D: l'elenco
dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere conservato per
almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima attività comportanti rischio di
esposizione;
T:
produzione di tossine;
V: vaccino
efficace disponibile.
BATTERI
e organismi simili
NB: Per gli
agenti che figurano nel presente elenco la menzione “ spp ” si riferisce alle
altre specie riconosciute patogene per l'uomo.
AGENTE BIOLOGICO CLASSIFICAZIONE RILIEVI
Actinobacillus actinomycetemcomitans 2
Actinomadura
madurae 2
Actinomadura pelletieri 2
Actinomyces gerencseriae 2
Actinomyces
israelii 2
Actinomyces
pyogenes 2
Actinomyces spp 2
Arcanobacterium
haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum) 2
Bacillus anthracis
3
Bacteroides fragilis 2
Bartonella bacilliformis 2
Bordetella bronchiseptica 2
Bordetella parapertussis 2
Bordetella pertussis 2 V
Borrelia burgdorferi 2
Borrelia duttonii 2
Borrelia recurrentis 2
Borrelia spp 2
Brucella abortus 3
Brucella canis 3
Brucella melitensis 3
Brucella suis 3
Campylobacter fetus 2
Campylobacter jejuni 2
Campylobacter spp 2
Cardiobacterium hominis 2
Chlamydia pneumoniae 2
Chlamydia trachomatis 2
Chlamydia psittaci
(ceppi non aviari) 2
Chlamydia psittaci
(ceppi aviari) 3
Clostridium botulinum 2 T
Clostridium perfringens 2
Clostridium tetani 2 T, V
Clostridium spp 2
Corynebacterium diphtheriae 2 T,V
Corynebacterium minutissimum 2
Corynebacterium pseudotuberculosis 2
Corynebacterium spp 2
Coxiella burnetii 3
Edwardsiella tarda 2
Ehrlichia sennetsu
(Rickettsia sennetsu) 2
Ehrlichia spp 2
Eikenella corrodens 2
Enterobacter aerogenes/cloacae 2
Enterobacter spp 2
Enterococcus spp 2
Erysipelothrix rhusiopathiae 2
Escherichia coli
(ad eccezione dei ceppi non patogeni) 2
Flavobacterium meningosepticum 2
Fluoribacter bozemanae (Legionella) 2
Francisella tularensis (Tipo A) 3
Francisella tularensis (Tipo B) 2
Fusobacterium necrophorum 2
Gardnerella vaginalis 2
Haemophilus ducreyi 2
Haemophilus influenzae 2
Haemophilus spp 2
Helicobacter pylori 2
Klebsiella oxytoca 2
Klebsiella pneumoniae 2
Klebsiella spp 2
Legionella pneumophila 2
Legionella spp 2
Leptospira interrogans (tutti i serotipi) 2
Listeria monocytogenes 2
Listeria ivanovii 2
Morganella morganii 2
Mycobacterium
africanum 3 V
Mycobacterium
avium/intracellulare 2
Mycobacterium bovis (ad eccezione del ceppo BCG) 3 V
Mycobacterium
chelonae 2
Mycobacterium
fortuitum 2
Mycobacterium
kansasii 2
Mycobacterium
leprae 3
Mycobacterium
malmoense 2
Mycobacterium
marinum 2
Mycobacterium
microti 3(*)
Mycobacterium
paratuberculosis 2
Mycobacterium
scrofulaceum 2
Mycobacterium
simiae 2
Mycobacterium
szulgai 2
Mycobacterium
tuberculosis 3 V
Mycobacterium
ulcerans 3(*)
Mycobacterium
xenopi 2
Mycoplasma
pneumoniae 2
Neisseria
gonorrhoeae 2
Neisseria
meningitidis 2 V
Nocardia asteroides 2
Nocardia brasiliensis 2
Nocardia farcinica 2
Nocardia nova 2
Nocardia otitidiscaviarum 2
Pasteurella multocida 2
Pasteurella spp 2
Peptostreptococcus anaerobius 2
Plesiomonas shigelloides 2
Porphyromonas spp 2
Prevotella spp 2
Proteus mirabilis 2
Proteus penneri 2
Proteus vulgaris 2
Providencia alcalifaciens 2
Providencia rettgeri 2
Providencia spp 2
Pseudomonas aeruginosa 2
Pseudomonas mallei 3
Pseudomonas pseudomallei 3
Rhodococcus equi 2
Rickettsia akari 3(*)
Rickettsia canada 3(*)
Rickttsia conorii 3
Rickettsia montana 3(*)
Rickettsia typhi
(Rickettsia mooseri) 3
Rickettsia prowazekii 3
Rickettsia rickettsii 3
Rickettsia tsutsugamushi 3
Rickettsia spp 2
Rochalimaea quintana 2
Salmonella arizonae 2
Salmonella enteritidis 2
Salmonella typhimurium 2
Salmonella paratyphi A, B, C 2 V
Salmonella typhi 3(*) V
Salmonella (altre varietà
serologiche) 2
Serpulina spp 2
Shigella boydii 2
Shigella dysenteriae (Tipo 1) 3(*) T
Shigella sonnei 2
Shigella flexneri 2
Staphylococcus aureus 2
Streptobacillus moniliformis 2
Streptococcus pneumoniae 2
Streptococcus pyogenes 2
Streptococcus spp 2
Treponema carateum 2
Treponema pallidum 2
Treponema pertenue 2
Treponema spp 2
Vibrio cholerae
(incluso El Tor) 2
Vibrio parahaemolyticus 2
Vibrio spp 2
Yersinia enterocolitica 2
Yersinia pestis 3 V
Yersinia pseudotuberculosis 2
Yersinia spp 2
VIRUS (*)
AGENTE BIOLOGICO CLASSIFICAZIONE RILIEVI
Adenoviridae 2
Arenaviridae
Virus Junin 4
Virus Lassa 4
Virus della coriomeningite linfocitaria (ceppi
neurotropi) 3
Virus della coriomeningite linfocitaria (altri ceppi) 2
Virus Machupo 4
Virus Mopeia e altri virus Tacaribe 2
Astroviridae 2
Bunyaviridae
Virus Bunyamwera 2
Virus Oropouche 3
Virus dell'encefalite Californiana 2
Hantavirus:
Hantaan (febbre emorragica coreana) 3
Seoul-Virus 3
Puumala-Virus 2
Prospect
Hill-Virus 2
Altri hantavirus 2
Nairovirus:
Virus della febbre emorragica di Crimea/Congo 4
Virus Hazara 2
Phlebovirus:
Febbre della Valle del Rift 3 V
Febbre a flebotomi 2
Virus Toscana 2
Altri bunyaviru noti come patogeni 2
Caliciviridae
Norwalk-Virus 2
Altri Caliciviridae 2
Coronaviridae 2
Filoviridae
Virus Ebola 4
Virus di Marburgo 4
Flaviviridae
Encefalite d'Australia (Encefalite della Valle
Murray) 3
Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa centrale 3(**) V
Absettarov 3
Hanzalova 3
Hypr 3
Kumlinge 3
Virus della dengue tipi 1-4 3
Virus dell'epatite C 3(**) D
Encefalite B giapponese 3 V
Foresta di Kyasanur 3 V
Louping ill 3(**)
Omsk (a) 3 V
Powassan 3
Rocio 3
Encefalite verno-estiva russa (a) 3 V
Encefalite di St. Louis 3
Virus Wesselsbron 3(**)
Virus della Valle del Nilo 3
Febbre gialla 3 V
Altri flavivirus noti per essere patogeni 2
Hepadnaviridae
Virus dell'epatite B 3(**) V,D
Virus dell'epatite D (Delta) (b) 3(**) V,D
Herpesviridae
Cytomegalovirus 2
Virus d'Epstein-Barr 2
Herpesvirus simiae (B virus) 3
Herpes simplex virus tipi 1 e 2 2
Herpesvirus varicella-zoster 2
Virus linfotropo B dell'uomo (HBLV-HHV6) 2
Orthomyxoviridae
Virus influenzale tipi A, B e C 2 V(c)
Orthomyoviridae trasmesse dalle zecche: Virus Dhori e
Thogoto 2
Papovaviridae
Virus BK e JC 2 D(d)
Papillomavirus dell'uomo 2 D(d)
Paramyxoviridae
Virus del morbillo 2 V
Virus degli orecchioni 2 V
Virus della malattia di Newcastle 2
Virus parainfluenzali tipi 1-4 2
Virus respiratorio sinciziale 2
Parvoviridae
Parvovirus dell'uomo (B 19) 2
Picornaviridae
Virus della congiuntivite emorragica (AHC) 2
Virus Coxsackie 2
Virus Echo 2
Virus dell'epatite A (enterovirus dell'uomo tipo 72) 2 V
Virus della poliomelite 2 V
Rhinovirus 2
Poxviridae
Bufalopox virus (e) 2
Cowpox virus 2
Elephantpox virus (f) 2
Virus del nodulo dei mungitori 2
Molluscum contagiosum virus 2
Monkeypox virus 3 V
Orf virus 2
Rabbitpox virus (g) 2
Vaccinia virus 2
Variola (major
& minor) virus 4 V
Whitepox virus (“
variola virus ”) 4 V
Yatapox virus
(Tana & Yaba) 2
Reoviridae
Coltivirus 2
Rotavirus umano 2
Orbivirus 2
Reovirus 2
Retroviridae (h)
Virus della sindrome di immunodeficienza umana (AIDS) 3 D
Virus di leucemie umane e cellule T (HTLV) tipi 1 e 2 3 D
Rhabdoviriae
Virus della rabbia 3(**) V
Virus della stomatite vescicolosa 2
Togaviridae
Alfavirus:
Encefalomielite equina dell'America dell'est 3 V
Virus Bebaru 2
Virus Chikungunya 3(**)
Virus Everglades 3(**)
Virus Mayaro 3
Virus Mucambo 3(**)
Virus Ndumu 3
Virus Ònyong-nyong 2
Virus del fiume Ross 2
Virus della foresta di Semliki 2
Virus Sindbis 2
Virus Tonate 3(**)
Encefalomielite equina dell'America dell'ovest 3 V
Encefalomielite equina del Venezuela 3 V
Altri alfavirus noti 2
Rubivirus
(rubella) 2 V
Toroviridae 2
Virus non classificati
Virus dell'epatite a trasmissione ematica non ancora
identificati 3(**) D
Virus dell'epatite E 3(**)
Agenti non classici associati con (i):
Malattia di Creutzfeldt-Jakob 3(**) D(d)
Sindrome di
Gerstmann-Straeussler-Scheinker 3(**) D(d)
Kuru 3(**) D(d)
__________
(*)
Vedi introduzione, punto 5.
(**)
Vedi introduzione, punto 6.
(a) Tick-borne encephalitis.
(b) Il virus dell'epatite D esercita il suo
potere patogeno nel lavoratore soltanto in caso di infezione simultanea o
secondaria rispetto a quella provocata dal virus dell'epatite B.
La vaccinazione contro il virus
dell'epatite B protegge pertanto i lavoratori non affetti dal virus
dell'epatite B contro il virus dell'epatite D (Delta).
(c) Soltanto per i tipi A e B.
(d)
Raccomandato per i lavori che comportano un contatto diretto con questi
agenti.
(e)
Alla rubrica possono essere identificati due virus, un genere
“buffalopox” e una variante del virus “vaccinia”.
(f) Variante del “ Cowpox ”.
(g)
Variante di “ Vaccinia ”.
(h)
Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata da
retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di precauzione si raccomanda un
contenimento di livello 3 per i lavori che comportano un'esposizione a tali
retrovirus.
(i) Non è comprovata l'esistenza nell'uomo di
infezioni dovute agli agenti responsabili dell'encefalite bovina spongiforme. É
comunque raccomandato il livello di contenimento 2 quale misura di protezione
per i lavori in laboratorio.
PARASSITI
AGENTE BIOLOGICO CLASSIFICAZIONE RILIEVI
Acanthamoeba castellani 2
Ancylostoma duodenale 2
Angiostrongylus cantonensis 2
Angiostrongylus costaricensis 2
Ascaris lumbricoides 2 A
Ascaris suum 2 A
Babesia divergens 2
Babesia microti 2
Balantidium coli 2
Brugia malayi 2
Brugia pahangi 2
Capillaria philippinensis 2
Capillaria spp 2
Clonorchis sinensis 2
Clonorchis viverrini 2
Cryptosporidium parvum 2
Cryptosporidium spp 2
Dipetalonema streptocerca 2
Diphyllobothrium latum 2
Dracunculus medinensis 2
Echinococcus granulosus 3
Echinococcus multilocularis 3
Echinococcus vogeli 3
Entamoeba histolytica 2
Fasciola gigantica 2
Fasciola hepatica 2
Fasciolopsis buski 2
Giardia lamblia
(Giardia intestinalis) 2
Hymenolepis diminuta 2
Hymenolepis nana 2
Leishmania brasiliensis 3
Leishmania donovani 3
Leishmania ethiopica 2
Leishmania mexicana 2
Leishmania peruviana 2
Leishmania tropica 2
Leishmania major 2
Leishmania spp 2
Loa loa 2
Mansonella ozzardi 2
Mansonella perstans 2
Naegleria fowleri 3
Necator americanus 2
Onchocerca volvulus 2
Opisthorchis felineus 2
Opisthorchis spp 2
Paragonimus westermani 2
Plasmodium falciparum 3
Plasmodium spp (uomo & scimmia) 2
Sarcocystis suihominis 2
Schistosoma haematobium 2
Schistosoma intercalatum 2
Schistosoma japonicum 2
Schistosoma mansoni 2
Schistosoma mekongi 2
Strongyloides stercoralis 2
Strongyloides spp 2
Taenia saginata 2
Taenia solium 3
Toxocara canis 2
Toxoplasma gondii 2
Trichinella spiralis 2
Trichuris trichiura 2
Trypanosoma brucei brucei 2
Trypanosoma brucei gambiense 2
Trypanosoma brucei rhodesiense 3
Trypanosoma cruzi 3
Wuchereria bancrofti 2
FUNGHI
AGENTE BIOLOGICO CLASSIFICAZIONE RILIEVI
Aspergillus fumigatus 2 A
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) 3
Candida albicans 2 A
Coccidioides immitis 3 A
Cryptococcus neoformans var.
neoformans(Filobasidiella neoformans var. neoformans) 2 A
Cryptococcus neoformans var.
gattii (Filobasidiella bacillispora) 2 A
Emmonsia parva var. parva 2
Emmonsia parva var. crescens 2
Epidermophyton floccosum 2 A
Fonsecaea compacta 2
Fonsecaea pedrosoi 2
Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatus) 3
Histoplasma capsulatum duboisii 3
Madurella grisea 2
Madurella mycetomatis 2
Microsporum spp 2 A
Neotestudina rosatii 2
Paracoccidioides brasiliensis 3
Penicillium marneffei 2 A
Sporothrix schenckii 2
Trichophyton rubrum 2
Trichophyton spp 2
ALLEGATO XII - Specifiche sulle misure di
contenimento e sui livelli di contenimento.
Nota preliminare:
Le misure contenute in questo Allegato debbono essere
applicate in base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i
lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi.
A.Misure di contenimento B.Livelli di contenimento
2 3 4
1. La zona di lavoro deve essere separata da
qualsiasi altra attività nello stesso edificio No Raccomandato Sì
2. L'aria immessa nella zona di lavoro e l'aria
estratta devono essere filtrate attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un filtro
simile No Sì, sull'aria estratta Sì, sull'aria immessa e su quella
estratta
3. L'accesso deve essere limitato alle persone
autorizzate Raccomandato Sì Sì,
attraverso una camera di compensazione
4. La zona di lavoro deve poter essere chiusa a
tenuta per consentire la disinfezione No Raccomandato Sì
5. Specifiche procedure di disinfezione Sì Sì Sì
6. La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una
pressione negativa rispetto a quella atmosferica No Raccomandato Sì
7. Controllo efficace dei vettori, ad esempio,
roditori ed insetti Raccomandato Sì Sì
8. Superfici idrorepellenti e di facile pulitura Sì, per il banco di lavoro Sì, per il banco di lavoro e il pavimento Sì, per il banco di lavoro, l'arredo, i
muri, il pavimento e il soffitto
9. Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai
solventi, ai disinfettanti Raccomandato Sì Sì
10. Deposito sicuro per agenti biologici Sì Sì Sì, deposito sicuro
11. Finestra d'ispezione o altro dispositivo che
permetta di vederne gli occupanti Raccomandato Raccomandato Sì
12. I laboratori devono contenere l'attrezzatura a
loro necessaria No Raccomandato Sì
13. I materiali infetti, compresi gli animali, devono
essere manipolati in cabine di sicurezza, isolatori o altri adeguati
contenitori Ove opportuno Sì, quando l'infezione è veicolata dall'aria Sì
14. Inceneritori per l'eliminazione delle carcasse di
animali Raccomandato Sì (disponibile) Sì, sul posto
15. Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti Sì Sì Sì, con sterilizzazione
16. Trattamento delle acque reflue No Facoltativo Sì
ALLEGATO XIII - Specifiche per processi industriali.
Agenti biologici del gruppo 1.
Per le attività con agenti biologici del gruppo 1,
compresi i vaccini spenti, si osserveranno i principi di una buona sicurezza ed
igiene professionali.
Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4.
Può risultare opportuno selezionare ed abbinare
specifiche di contenimento da diverse categorie tra quelle sottoindicate, in
base ad una valutazione di rischio connessa con un particolare processo o parte
di esso.
Misure di contenimento Livelli di contenimento
2 3 4
1. Gli
organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il
processo dall'ambiente Sì Sì Sì
2. I gas di
scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da: ridurre al minimo le emissioni evitare le emissioni evitare le emissioni
3. Il
prelievo di campioni, l'aggiunta di materiali in un sistema chiuso e il
trasferimento di organismi vivi in un altro sistema chiuso devono essere
effettuati in modo da: ridurre al
minimo le emissioni evitare le emissioni evitare le emissioni
4. La
coltura deve essere rimossa dal sistema chiuso solo dopo che gli organismi vivi
sono stati: inattivati con mezzi
collaudati inattivati con mezzi
chimici o fisici collaudati inattivati
con mezzi chimici o fisici collaudati
5. I
dispositivi di chiusura devono essere previsti in modo da: ridurre al minimo le emissioni evitare le emissioni evitare le emissioni
6. I sistemi
chiusi devono essere collocati in una zona controllata Facoltativo Facoltativo Sì e costruita all'uopo
a) Vanno
previste segnalazioni di pericolo biologico Facoltativo Sì Sì
b) È ammesso
solo il personale addetto Facoltativo Sì Sì,
attraverso camere di condizionamento
c) Il
personale deve indossare tute di protezione Sì,
tute da lavoro Sì Ricambio completo
d) Occorre
prevedere una zona di decontaminazione e le docce per il personale Sì Sì Sì
e) Il
personale deve fare una doccia prima di uscire dalla zona controllata No Facoltativo Sì
f) Gli
effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima
dell'emissione No Facoltativo Sì
g) La zona
controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la
contaminazione atmosferica Facoltativo Facoltativo Sì
h) La
pressione ambiente nella zona controllata deve essere mantenuta al di sotto di
quella atmosferica No Facoltativo Sì
i) L'aria in
entrata e in uscita dalla zona controllata deve essere filtrata con ultrafiltri
(HEPA) No Facoltativo Sì
j) La zona
controllata deve essere concepita in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita dal
sistema chiuso No Facoltativo Sì
k) La zona
controllata deve poter essere sigillata in
modo da rendere possibile le fumigazioni No Facoltativo Sì
l)
Trattamento degli effluenti prima dello smaltimento finale Inattivati con mezzi collaudati Inattivati con mezzi chimici o mezzi fisici
collaudati Inattivati con mezzi fisici
collaudati
Decreto Legislativo del Governo n° 242
del 19/03/1996
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n°
626 del 19 settembre 1994, recante attuazione di direttive comunitarie
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro.
Art. 30. -
Disposizioni transitorie e finali
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto gli organi di direzione politica o, comunque, di
vertice delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, procedono all’individuazione dei
soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del
presente decreto, tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli
uffici nei quali viene svolta l’attività.
2. I decreti di cui all’articolo 1, comma 2, del
d.lvo n. 626/1994, come modificato dall’articolo 1 del presente decreto, sono
emanati entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 1, 2,
4 e 11 del d.lvo n. 626/1994, come modificato dall’articolo 3 del presente
decreto, devono essere osservate:
a) entro il 1° luglio 1996 dalle imprese di cui
all’articolo 8, comma 5, lettere a), b), c), d), e) ed f) del decreto
legislativo n. 626/1994;
b) entro il 1° gennaio 1997 negli altri settori di
attività.
4. Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni
di cui al titolo IX del d.lvo n. 626/1994, come modificate dagli articoli 22,
23 e 24, relativamente alla violazione degli obblighi non ancora vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, i termini previsti
dall’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758
sono raddoppiati e la somma di cui all’articolo 21, comma 2, dello stesso
decreto è ridotta della metà.
Art. 31. -
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.