PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 60. -
Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte
le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti
cancerogeni a causa della loro attività lavorativa.
2. Le norme del presente titolo non si applicano alle
attività disciplinate dal:
a) decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 962;
b) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
c) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo
III.
3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori
esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la
Comunità europea dell'energia atomica.
Art. 61. -
D e f i n i z i o n i.
1. Agli effetti del presente decreto si intende per
agente cancerogeno:
a) una sostanza alla quale, nell'allegato 1 della
direttiva 67/548/CEE, è attribuita la menzione R 45: "Può provocare il
cancro" o la menzione R 49: "Può provocare il cancro per
inalazione";
b) un preparato su cui, a norma dell'art. 3,
paragrafo 5, lettera j), della direttiva 88/379/CEE deve essere apposta
l'etichetta con la menzione R 45: "Può provocare il cancro" o con la
menzione R 49: "Può provocare il cancro per inalazione";
c) una sostanza, un preparato o un processo di cui
all'allegato VIII nonché una sostanza od un preparato prodotti durante un
processo previsto all'allegato VIII.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art. 62. -
Sostituzione e riduzione.
1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione
di un agente cancerogeno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo,
sempre che ciò è tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un
procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non è o è meno nocivo
alla salute e eventualmente alla sicurezza dei lavoratori.
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire
l'agente cancerogeno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o
l'utilizzazione dell'agente cancerogeno avvenga in un sistema chiuso sempre che
ciò è tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è
tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di
esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente
possibile.
Art. 63. -
Valutazione del rischio.
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore
di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni, i
risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'art. 4, commi 2 e
3.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare,
delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro
frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni prodotti ovvero utilizzati,
della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare
nell'organismo perle diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro
stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in
scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che
ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati
della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive
del presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni
lavorative.
4. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è
integrato con i seguenti dati:
a) le attività lavorative che comportano la presenza
di sostanze o preparati cancerogeni o di processi industriali di cui
all'allegato VIII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati
agenti cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati
cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o
sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente
esposti ad agenti cancerogeni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e
il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il
tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per l possibile sostituzione
degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati
come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la
valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo
significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni
caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso
anche ai dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9,
comma 3.
Art. 64. -
Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro
adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di
agenti cancerogeni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli
agenti cancerogeni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare
rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in
quantitativi superiori alle necessità predette;
b) limita al minimo possibile il numero dei
lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni anche
isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di
avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed
accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi
con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di
fumare;
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in
modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni nell'aria. Se ciò non è
tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni deve avvenire
il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata,
nel rispetto dell'art. 4, comma 5, lettera n). L'ambiente di lavoro deve
comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni
per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per
individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non
prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione
conformi alle indicazioni dell'allegato VIII del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277;
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei
locali, delle attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che
possono comportare esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni sono
conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai
fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti
agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare
utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
i) dispone, su conforme parere del medico competente,
misure protettive particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali
l'esposizione a taluni agenti cancerogeni presenta rischi particolarmente
elevati.
Art. 65. -
Misure igieniche.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi
igienici appropriati ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione
idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) provvede affinché i dispositivi di protezione
individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo
ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli
difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione.
2. È vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle
zone di lavoro di cui all'art. 64, lettera b).
Art. 66. -
Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla
base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare
per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni presenti nei cicli
lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro
impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
b) le precauzioni da prendere per evitare
l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di
lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto
impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e
le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una
formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e
2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione
e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni
qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla
natura e sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli
impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni siano
etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni
utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto della
legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 67. -
Esposizione non prevedibile.
1. Se si verificano eventi non prevedibili o
incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori, il
datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e
rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante
per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente
l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi
di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti
protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, essi a loro
disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di
protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è
limitata al minimo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica al più presto
all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e riferisce
sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.
Art. 68. -
Operazioni lavorative particolari.
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative,
come quella di manutenzione, per le quali, nonostante l'adozione di tutte le
misure di prevenzione tecnicamente applicabili, è prevedibile un'esposizione
rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza:
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso
alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile,
all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi
contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e
dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori
adibiti alle suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei
lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente con le
necessità delle lavorazioni.
Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 69. -
Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche.
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui
all'art. 63 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a
sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico
competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla
base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere
l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato,
nei lavoratori esposti in modo analogo ad un stesso agente, l'esistenza di una
anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il
datore di lavoro.
5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il
datore di lavoro effettua:
a) una
nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 63;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione
della concentrazione dall'agente in aria, per verificare l'efficacia delle
misure adottate.
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori
adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con
particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.
Art. 70. -
Registro di esposizione e cartelle sanitarie.
1. I lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in
un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta,
l'agente cancerogeno utilizzato ed, ove noto, il valore dell'esposizione a tale
agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne
cura a tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il rappresentante per la
sicurezza hanno accesso a detto registro.
[....]
2. Il
datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto
Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro ed all'organo di
vigilanza competente per territorio e comunicando loro ogni 3 anni, e comunque
ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di
sanità copia del registro di cui al comma 1;
c) comunica, all'Istituto Superiore per la
Prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per
territorio, la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all'art.
69, con le eventuali variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione, delle
relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1.
Consegna all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro
le relative cartelle sanitarie e di rischio di cui a comma 2;
d) in caso di cessazione di attività dell'azienda,
consegna il registro di cui al comma 1 all'Istituto Superiore per la
Prevenzione e sicurezza sul lavoro e copia dello stesso all'organo di
vigilanza competente per territorio. Consegna all'Istituto Superiore per la
Prevenzione e sicurezza sul lavoro le cartelle sanitarie e di rischio di
cui al comma 2;
e) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in
precedenza esercitato attività con esposizione al medesimo agente, richiede all'Istituto
Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro copia delle annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della
cartella sanitaria e di rischio di cui al comma 2;
f) tramite il medico competente comunica ai
lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio di cui al
comma 2 ed al rappresentante per la sicurezza, i dati collettivi anonimi
contenuti nel registro di cui al comma 1.
3. Le annotazioni individuali contenute nel registro
di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio di cui al comma 2 sono
conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di
lavoro e dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro fino
a quaranta anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti
cancerogeni.
4. La documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3
è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
5. I modelli e le modalità di tenuta del registro di
cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie
e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della
sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione consultiva permanente.
6. L'Istituto Superiore per la Prevenzione e
sicurezza sul lavoro trasmette annualmente al Ministero della sanità dati
di sintesi relativi alle risultanze dei requisiti di cui al comma 1.
Art. 71. -
Registrazione dei tumori.
1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e
private, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che
refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa
ad agenti cancerogeni, trasmettono all'all'Istituto Superiore per la
Prevenzione e sicurezza sul lavoro copia della relativa documentazione clinica
ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.
2. Presso l'all'Istituto Superiore per la Prevenzione
e sicurezza sul lavoro è tenuto, ai fini di analisi aggregate, un archivio
nominativo dei casi di neoplasia di cui al comma 1.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro
e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, sono
determinate le caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione del tipo
di neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione,
l'elaborazione e l'archiviazione, nonché le modalità di registrazione di cui al
comma 2, e le modalità di trasmissione di cui al comma 1.
4. Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta,
alla Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di
cui al comma 1.
Art. 72. -
Adeguamenti normativi.
1. Nelle attività con uso di sostanze o preparai ai
quali è attribuita dalla direttiva comunitaria la menzione R 45: "Può
provocare il cancro" o la menzione R 49: "Può provocare il cancro per
inalazione", il datore di lavoro applica le norme del presente titolo.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente e la commissione tossicologica nazionale, è aggiornato periodicamente l'elenco delle sostanze e dei processi di cui all'allegato VIII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche internaziona