USO DI
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI.
Art. 50. -
Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo
si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature
munite di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai
lavoratori addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo
di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo
prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;
d) ai sistemi denominati "portatili" ove
non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un
posto di lavoro;
e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di
cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di
visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale
attrezzatura;
f) alle macchine di videoscrittura senza schermo
separato.
Art. 51. -
D e f i n i z i o n i.
1. Ai fini del presente titolo si intende
per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico
a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione
utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le
attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro
sistema di immissione dati, ovvero software per
l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature
connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante,
il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di
lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo
sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere,
dedotte le interruzioni di cui all'art.
54, per tutta la settimana lavorativa.
Art. 52. -
Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione
del rischio di cui all'art. 4, comma 1, analizza i
posti di lavoro con particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed
all'affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di
igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate
per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1,
tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza
dei rischi riscontrati.
Art. 53. -
Organizzazione del lavoro.
1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti
lavorativi comportanti l'uso dei videoterminali anche secondo una distribuzione
del lavoro che consente di evitare il più possibile la ripetitività
e la monotonia delle operazioni.
Art. 54. -
Svolgimento quotidiano del lavoro.
1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per
almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione
della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali
interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale
riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque
ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di
applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata
delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello
individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
5. È comunque esclusa la
cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione
non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema
elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il
lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte
integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario
complessivo di lavoro.
Art. 55. -
Sorveglianza sanitaria.
1. I lavoratori [....],
prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono
sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni
strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico
competente.
Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad
esami specialistici.
2. In base alle risultanze
degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei.
3. I lavoratori classificati come idonei con
prescrizioni ed i lavoratori che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età sono sottoposti a visita di controllo con periodicità
almeno biennale.
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico
a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della
funzione visiva, confermata dal medico competente.
5. La spesa relativa alla
dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività
svolta è a carico del datore di lavoro.
Art. 56. -
Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai
lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base
all'analisi dello stesso di cui all'art. 52;
b) le modalità di
svolgimento dell'attività;
c) la protezione degli occhi e della vista.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una
formazione adeguata in particolare in ordine a quanto
indicato al comma 1.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce con decreto una guida
d'uso dei videoterminali.
Art. 57. -
Consultazione e partecipazione.
1. Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori
e il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro, in
riferimento alle attività di cui al presente titolo.
Art. 58. -
Adeguamento alle norme.
1. I posti di lavoro utilizzati successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere conformi alle
prescrizioni dell'allegato VII.
2. I posti di lavoro utilizzati anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati a quanto
prescritto al comma 1 entro il 1 gennaio 1997.
Art. 59. -
Caratteristiche tecniche.
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, sono disposti,
anche in recepimento di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere
tecnico all'allegato VII in funzione del progresso tecnico, della
evoluzione delle normative e specifiche internazionali oppure delle
conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di videoterminali.