MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Art. 47. -
Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo
si applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi
con rischi, tra l'altro, di lesioni
dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro.
2. Si intendono per:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni
di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di
uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere,
tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in
conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro
rischi di lesioni dorso-lombari;
b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle
strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare.
Art. 48. -
Obblighi dei datori di lavoro.
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative
necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare
attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione
manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la
movimentazione manuale dei carichi ad opera dei
lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie,
ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati,
allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di
detti carichi, in base all'allegato VI.
3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione
manuale di un carico ad opera dl lavoratore non può essere evitata, il datore
di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia
quanto più possibile sicura e sana.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) valuta, se possibile, preliminarmente, le
condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene
conto in particolare delle caratteristiche del carico, in base all'allegato VI;
b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra
l'altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei
fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in
base all'allegato VI;
c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui
all'art. 16 gli addetti alle attività di cui al presente titolo.
Art. 49. -
Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai
lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a) il peso di un carico;
b) il centro di gravità o il lato più pesante nel
caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione
eccentrica;
c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi
che i lavoratori corrono se queste attività non vengono
eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato
VI.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una
formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto
indicato al comma 1.