TITOLO IX - S A N Z I O N I.
Art. 89. - Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.
1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre
a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto
milioni per la violazione degli articoli 4 commi 2, 4 lettera a), 6, 7 e 11,
primo periodo; 63 commi 1, 4 e 5; 69 comma 5 lettera a); 78 commi 3 e 5;
86 comma 2-ter.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli
articoli 4, comma 5 lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1
lettere d), e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3,
4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 38; 41; 43, commi
3, 4 lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi
1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67,
commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5 lettera b); 77, comma 1;
78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86,
commi 1 e 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire 5 milioni per la violazione degli articoli
4, commi 4, lettere b) e c), 5 lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3;
9, comma 2; 10; 12, comma 1 lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4 lettere
c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi
1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2;
85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2.
3. Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1
milione a lire 6 milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5 lettera o)
e 8; 8 comma 11; 11; 70, commi 2 e 3; 87, commi 3 e 4.
Art. 90. -
Contravvenzioni commesse dai preposti.
1. I preposti sono puniti:
a) con l'arresto sino a due mesi o
con l'ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni per la violazione degli
articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12,
commi 1, lettere d), e) e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31,
commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 41; 43, commi 3, 4 lettere
a), b), d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 62; 63, comma
3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80,
comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2;
b) con l'arresto sino a un
mese o con l'ammenda da lire 300 mila a lire 1 milione per la violazione degli
articoli 4, comma 5 lettere c), f), g), i), m); 7, commi 1 lettera b) e 3;
9, comma 2; 12, comma 1 lettere a), c); 21; 37; 43, comma 4 lettere c), e), f);
49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4.
Art. 91 -
Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori.
1. La violazione dell'art. 6, comma
2, è punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire
quindici milioni a lire sessanta milioni.
2. La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita
con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire seicentomila a lire due
milioni.
Art. 92. -
Contravvenzioni commesse dal medico competente.
1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o
con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli
articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 69, comma 4; 86, comma 2-bis;
b) con l'arresto fino a un
mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la
violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonché del
comma 3; 69, comma 6.
Art. 93. -
Contravvenzioni commesse dai lavoratori.
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un
mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila
per la violazione degli articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo;
39; 44; 84, commi 1 e 3;
b) con l'arresto fino a quindici
giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire seicentomila per la
violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1.
Art. 94. -
Violazioni amministrative.
1. Chiunque viola le disposizioni
di cui agli articoli 65, comma 2, e 80, comma 2, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila.