USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO.
Art. 34. -
D e f i n i z i o n i.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
titolo si intendono per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina,
apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura
di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di
lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto,
la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero
in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella
quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la
sicurezza dello stesso.
Art. 35. -
Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere
ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed
organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per
impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e
secondo condizioni per le quali non sono adatte.
3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del
lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature
stesse.
4. l datore di lavoro prende
le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
a) installate in conformità alle istruzioni del
fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di idonea
manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui
all'art. 36 e siano corredate, ove
necessario, da apposite istruzioni d'uso.
5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro
impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione
ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a
lavoratori all'uopo incaricati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o
manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica per
svolgere tali compiti.
Art. 36. -
Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro.
1. Le attrezzature di lavoro messe
a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori
stessi ad esse applicabili.
2. Nulla è innovato nel regime giuridico che regola le operazioni di verifica periodica delle
attrezzature per le quali tale regime è obbligatoriamente previsto. In ogni
caso le modalità e le procedure tecniche delle
relative verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base
al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, può stabilire modalità e procedure per l'effettuazione delle verifiche di
cui al comma 2.
4. Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
[...].
5. Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 3 è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
[...].
6. Nell'art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
[...].
7. Nell'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 marzo 1956, n. 303, dopo il comma 2 sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
[...].
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in
vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 37. -
Informazione.
1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni
attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso
necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego
delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte
dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di
lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
Art. 38. -
Formazione ed addestramento.
1. Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di
lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell'uso delle
attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui
all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li
metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.
Art. 39. -
Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di
formazione o di addestramento eventualmente
organizzati dal datore di lavoro.
2. I lavoratori utilizzano le
attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente
all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti.
3. I lavoratori:
a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a
loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al
dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro
disposizione.